Registro Elettronico Nazionale Per La Tracciabilità Dei Rifiuti: una prima spiegazione

 

La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha introdotto un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Questo articolo ha come scopo fare una panoramica su questo nuovo strumento.

Si è in attesa dei decreti attuativi per comprendere meglio il funzionamento di tale registro, tuttavia si hanno già le prime indicazioni:

  • Soggetti tenuti ad iscriversi

soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono: 

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
  • produttori di rifiuti pericolosi; 
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • nonchè con riferimento  ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 , "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) . Sono esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti".

 

  • Modalità

Le modalità di organizzazione e il funzionamento del registro elettronico nazionale, verranno fissate con un Decreto Ministeriale che definirà il sistema di tracciabilità dei rifiuti e saranno definiti anche modello, numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al registro elettronico nazionale del formulario in formato digitale. Inoltre, dallo stesso registro sarà possibile scaricare il modello cartaceo del formulario, precompilato con i dati anagrafici del richiedente.

Come indicato in precedenza, dunque, fino alla definizione del modello digitale continuano ad utilizzarsi quelli attualmente in uso.

Per ora vi riportiamo le seguenti informazioni:

  • Vidimazione dei formulari

La vidimazione del modello cartaceo continua ad essere gratuita, a cura dell’Agenzia delle Entrate, delle CCIAA o degli uffici regionali/ provinciali competenti in materia di rifiuti. In alternativa a questa modalità di vidimazione, è prevista la definizione di un format conforme al D.M. 145/1998 ed identificato da un numero univoco e scaricabile tramite un’applicazione che dovrà essere resa disponibile dalle Camere di Commercio. Questa applicazione, al momento non ancora operativa, potrà essere utilizzata anche dai soggetti che utilizzano già propri sistemi gestionali, per poter apporre sui formulari il codice univoco d’identificazione. Questi formulari dovranno essere utilizzati in due copie: una rimarrà al produttore ed una seguirà il trasporto. I soggetti interessati, diversi dal produttore, dovranno effettuare fotocopie del formulario completo.

  • Conservazione dei formulari

Analogamente alla conservazione dei registri di carico e scarico, le copie dei formulari devono essere conservate per 3 anni, anziché 5, unitamente ai rispettivi registri.

  • Responsabilità nella compilazione dei formulari

Ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte per la parte di propria competenza. In particolare, il trasportatore non è responsabile di quanto inserito dal produttore, salvo quanto riscontrabile in base alla comune diligenza.

In conclusione, l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni.

La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato.

Il testo completo e aggiornato dell'atto è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Grazie per l’attenzione, speriamo di esserti stati utili, per qualunque dubbio contattaci.

SIO s.r.l.